Chiacchiera
7 Ottobre 2024 - 3.837 visualizzazioni
Quando avete votato questa tolla lo sapevate vero che Ve lo metteva nel culo....ma a voi piace tanto
...vero?
IL NUOVO DECRETO ..
Ti licenzio, dico che ti sei dimesso e sta a te dimostrare il contrario.
Dai turni alle ferie, come difendersi dalla legge del governo. DI MERDISSIMA
...vero?
IL NUOVO DECRETO ..
Ti licenzio, dico che ti sei dimesso e sta a te dimostrare il contrario.
Dai turni alle ferie, come difendersi dalla legge del governo. DI MERDISSIMA

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Bollettino ADAPT 7 ottobre 2024 n. 35
Sta già facendo discutere l’art. 19 del nuovo DDL 1532-bis – al vaglio del Parlamento – che nell’integrare l’art. 26 del d.lgs. n. 151 del 2015 prevede che “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo”. La disposizione precisa anche che il rapporto non si intende risolto “se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza” (cfr. DDL A.C. 1532-bis-A).
È diffusa l’idea che questa disposizione non tuteli per nulla la posizione del lavoratore e che anzi potrebbe riportare “in vita” l’insana pratica delle dimissioni in bianco, che invece uno dei decreti attuativi del Jobs Act aveva debellato. Ma come stanno effettivamente le cose?
Fino a qualche decennio fa, infatti, poteva capitare che il datore di lavoro chiedesse al lavoratore di firmare un foglio in bianco sul quale, al momento del bisogno, l’imprenditore avrebbe potuto aggiungere la data per formalizzare le dimissioni del dipendente. L’art. 26 del d.lgs. n. 151 del 2015 pone fine a questa pratica, introducendo una procedura telematica obbligatoria volta a tutelare la posizione del lavoratore.
Sennonché, fin dai primi mesi successivi all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015 – volto a dare attuazione alle concrete modalità attraverso le quali poter presentare le dimissioni per via telematica – da più parti venne evidenziato come l’art. 26 fosse in realtà “monco” perché non forniva alcuna indicazione per quei casi in cui il lavoratore abbandonava il posto di lavoro o comunicava informalmente al datore di lavoro la volontà di non voler più lavorare senza però adempiere alla procedura telematica imposta dalla legge. La mancanza di una disciplina specifica sul punto aveva dato luogo ad un vero e proprio corto circuito: da un lato, il lavoratore risultava ancora alle dipendenze del datore di lavoro; dall’altro, il datore di lavoro risultava ancora parte di un contratto rispetto al quale l’altra parte aveva manifestato di fatto la volontà di recedere. In tali casi, l’unica via d’uscita era quella di dover procedere al licenziamento disciplinare, pagando anche il ticket di licenziamento introdotto dalla Legge Fornero (art. 2, co. 34-35 della legge n. 92 del 2012) e realizzando così quella condizione necessaria per consentire al lavoratore di accedere alla Naspi (che, in caso di dimissioni volontarie, non avrebbe ottenuto).
In sintesi, dunque, l’integrazione dell’art. 26 del d.lgs. n. 151 del 2015 consente: a) da un lato, di evitare di costringere il datore di lavoro a licenziare il lavoratore resosi improvvisamente assente dal posto di lavoro senza alcuna giustificazione per un significativo lasso di tempo, accollandosi anche il costo del ticket di licenziamento; b) dall’altro, di evitare che il lavoratore “furbetto”, invece di dimettersi – cosa che non darebbe luogo al diritto alla Naspi – si metta nella condizione di farsi licenziare per accedere all’indennità di disoccupazione. Ma non tutti la pensano così.
https://www.bollettinoadapt.it/dimissioni-prime-riflessioni-su-ddl-lavoro/
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"Può intervenire" oppure "Deve intervenire" ?
Facciamo il caso che tu sei un mio dipendente e mi trombi la figlia.
Quando andrai in ferie per due settimane, dirò che sei stato assente senza giustificazioni.
Così impari a trombarmi la figlia.
con la norma appena approvata dalla maggioranza di governo, che comprime le garanzie di fronte ai possibili abusi. Anche se l’assenza è stata causata dal datore, infatti, sarà il lavoratore a doverlo provare, a dimostrare che non si è dimesso.
Che vuol dire che se il capo decide di chiudere il tuo reparto o la tua attività per 15-16 giorni, dicendo che non c'è lavoro e ti manda in ferie....potrebbe licenziati per assenza prolungata e sei tu che devi dimostrare che è stato lui a dirti di andare in ferie. Capisci vero?
Per cui siccome sei un sindacalizzato che rompe il caxxo, io prima ti accordo le ferie, poi ti licenzio per assenza ingiustificata.
E tocca a te dimostrare che lo stronxo sono io.
Lo afferri il concetto ?
Per l'ennesima volta, in cuculo agli operai.
(che poi è un bidone di lusso).