Chiacchiera
ieri alle ore 12:54 - 3.166 visualizzazioni
Decreto Sicurezza 2026: le novità principali
Il Consiglio dei Ministri, nella giornata di ieri, ha approvato l'ennesimo Decreto Sicurezza, con la finalità, questa volta, di intervenire su armi bianche, violenza giovanile, manifestazioni pubbliche e strumenti di tutela per le forze dell'ordine. Ma andiamo per ordine. Ecco i principali interventi del CdM:
1) Stretta su armi e coltelli
Il decreto, nel suo art. 1, modifica in modo significativo la
legge 110/1975: portare fuori casa lame affilate o appuntite superiori a 8 cm diventa reato punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni; la stessa pena si applica alle lame “tipizzate”, come coltelli pieghevoli ≥5 cm con meccanismi di blocco, coltelli a farfalla o lame camuffate. Sono inoltre previste sanzioni amministrative accessorie, fino alla sospensione di patente e porto d'armi, applicabili dal prefetto.
Una particolare attenzione è riservata ai minori: se un under 18 commette uno dei reati legati al porto di armi bianche, il genitore può essere sanzionato da 200 a 1.000 euro. Il decreto vieta inoltre la vendita ai minori di strumenti da punta o taglio, imponendo l'obbligo di verificare la maggiore età, anche sull'e commerce, con possibili blocchi dei siti inadempienti da parte di Agcom.
2) Misure contro la violenza giovanile
Il provvedimento amplia i casi in cui può essere disposto l'ammonimento del questore, includendo reati come lesioni, rissa, minaccia e violenza privata quando commessi con armi o strumenti atti a offendere. In caso di reiterazione dopo l'ammonimento, scattano sanzioni ai genitori analoghe a quelle previste per l'uso dei coltelli.
3) Manifestazioni pubbliche: fermo preventivo e divieti
Veniamo alla parte che più desterà polemiche. Il decreto, infatti, introduce il “fermo preventivo” fino a 12 ore per soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi durante cortei o manifestazioni. Il pubblico ministero deve riceverne immediata comunicazione e può disporre il rilascio se mancano i presupposti.
Vengono inoltre rafforzati i divieti di accesso alle aree urbane sensibili e introdotto il divieto di partecipare a manifestazioni per condannati per specifici delitti legati alla violenza di piazza.
4) Ulteriori previsioni
Oltre a questi tre macro-argomenti in materia di sicurezza pubblica, il decreto contiene anche misure contro lo spaccio, norme sulla sicurezza stradale e sulla tutela dei docenti vittime di lesioni.
Il capo terzo dispone poi in tema di valorizzazione dei beni confiscati e prevede programmi di assunzione riservati per vittime del dovere, terrorismo e criminalità organizzata e permessi retribuiti per partecipare a iniziative per la cultura della legalità. Infine, il quarto e ultimo capo contiene misure in materia di immigrazione e protezione internazionale. In particolare, è previsto l'obbligo di cooperazione degli stranieri detenuti per l'accertamento dell'identità, con l'introduzione della protezione complementare per la tutela della vita privata e familiare.
Questo, in sintesi, il contenuto del nuovo Decreto sicurezza, che ora, dopo la firma di Mattarella, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il Consiglio dei Ministri, nella giornata di ieri, ha approvato l'ennesimo Decreto Sicurezza, con la finalità, questa volta, di intervenire su armi bianche, violenza giovanile, manifestazioni pubbliche e strumenti di tutela per le forze dell'ordine. Ma andiamo per ordine. Ecco i principali interventi del CdM:
1) Stretta su armi e coltelli
Il decreto, nel suo art. 1, modifica in modo significativo la
legge 110/1975: portare fuori casa lame affilate o appuntite superiori a 8 cm diventa reato punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni; la stessa pena si applica alle lame “tipizzate”, come coltelli pieghevoli ≥5 cm con meccanismi di blocco, coltelli a farfalla o lame camuffate. Sono inoltre previste sanzioni amministrative accessorie, fino alla sospensione di patente e porto d'armi, applicabili dal prefetto.
Una particolare attenzione è riservata ai minori: se un under 18 commette uno dei reati legati al porto di armi bianche, il genitore può essere sanzionato da 200 a 1.000 euro. Il decreto vieta inoltre la vendita ai minori di strumenti da punta o taglio, imponendo l'obbligo di verificare la maggiore età, anche sull'e commerce, con possibili blocchi dei siti inadempienti da parte di Agcom.
2) Misure contro la violenza giovanile
Il provvedimento amplia i casi in cui può essere disposto l'ammonimento del questore, includendo reati come lesioni, rissa, minaccia e violenza privata quando commessi con armi o strumenti atti a offendere. In caso di reiterazione dopo l'ammonimento, scattano sanzioni ai genitori analoghe a quelle previste per l'uso dei coltelli.
3) Manifestazioni pubbliche: fermo preventivo e divieti
Veniamo alla parte che più desterà polemiche. Il decreto, infatti, introduce il “fermo preventivo” fino a 12 ore per soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi durante cortei o manifestazioni. Il pubblico ministero deve riceverne immediata comunicazione e può disporre il rilascio se mancano i presupposti.
Vengono inoltre rafforzati i divieti di accesso alle aree urbane sensibili e introdotto il divieto di partecipare a manifestazioni per condannati per specifici delitti legati alla violenza di piazza.
4) Ulteriori previsioni
Oltre a questi tre macro-argomenti in materia di sicurezza pubblica, il decreto contiene anche misure contro lo spaccio, norme sulla sicurezza stradale e sulla tutela dei docenti vittime di lesioni.
Il capo terzo dispone poi in tema di valorizzazione dei beni confiscati e prevede programmi di assunzione riservati per vittime del dovere, terrorismo e criminalità organizzata e permessi retribuiti per partecipare a iniziative per la cultura della legalità. Infine, il quarto e ultimo capo contiene misure in materia di immigrazione e protezione internazionale. In particolare, è previsto l'obbligo di cooperazione degli stranieri detenuti per l'accertamento dell'identità, con l'introduzione della protezione complementare per la tutela della vita privata e familiare.
Questo, in sintesi, il contenuto del nuovo Decreto sicurezza, che ora, dopo la firma di Mattarella, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Leggi tutto...




TULPS, art. 4
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi.
ART. 386 C.P.P.
(l'arrestato o il fermato)........
h) ha il diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro NOVANTASEI ore dall'avvenuto arresto o fermo;
il TULPS è legge dal 1931
il CPP è legge dal 1988
È UN GOVERNO CHE FA FOTOCOPIE DI LEGGI ESISTENTI DA QUASI UN SECOLO E LE SPACCIA PER NOVITÀ.
Magari gli mandi un messaggio e gli dici di presentarsi?
Esiste già il provvedimento e si chiama 'obbligo di firma'. Ma devono mostrare la faccia cattiva per nascondere l'incapacità di fondo ad affrontare temi complessi.